fiscalità & welfamedly

le soluzioni di welfamedly sono studiate per garantire
il 100% di deducibilità dei costi sostenuti dalla tua azienda,
e l'azzeramento del cuneo fiscale per i tuoi dipendenti!

questo vuol dire che la tua azienda potrà dedurre integralmente le spese sostenute per l'erogazione dei servizi di welfamedly, mentre per i tuoi dipendenti il valore die servizi ricevuti non sarà soggetto a tassazione IRPEF
ed a contribuzione INPS

servizi on demand e 
piani salute corporate


✓  puoi offrirli nell'ambito di un
piano di welfare aziendale,
come flexible benefit (art.51, comma 2, lettera f del TUIR, art.95 del TUIR),senza limiti di deducibilità per l'azienda e senza tassazione IRPEF e contribuzione INPS per il dipendente

✓  puoi offrirli come fringe benefit (art.51, comma 3 del TUIR), deducibili per l'azienda sino a 2.000,00 Euro e non soggetti a tassazione IRPEF ed a contribuzione INPS per il dipendente sino a 1.000,00 Euro (2.000,00 per i dipendenti con figli a carico)

innovapausa

✓  puoi offrila come flexible benefit
(art.51, comma 2, lettera f del TUIR, art.95 TUIR)
o come fringe benefit (art.51, comma 3 TUIR)
per la parte relativa all'elaborazione
del piano nutrizionale personalizzato

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✓  come prestazioni sostitutive della mensa aziendale, c.d. "ticket restaurant", (art. 51, comma 2, lettera c del TUIR) per la parte relativa alla fornitura di pasti,
nel limite di  8,00 Euro al giorno

approfondisci...

TUIR, art.51, comma 2, lettera f:

2. Non concorrono a formare il reddito:
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;

TUIR, art.100, comma 1:

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

TUIR, art.95, comma 1

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.

TUIR, art.51, comma 3

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (*); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

(*) Nell'anno 2024, deducibili per l'azienda sino a 2.000,00 Euro e non soggetti a tassazione IRPEF ed a contribuzione INPS per il dipendente sino a 1.000,00 Euro (2.000,00 per i dipendenti con figli a carico)

TUIR, art. 51, comma 2, lettera c

2. Non concorrono a formare il reddito:
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29(*);

(*) 8,00 Euro se voucher elettronico


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📅 data ultima modifica: 10/12/2025
 
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