per offrire servizi sanitari individuali come fringe benefit senza un regolamento di welfare aziendale ma con vantaggi fiscali
per azienda e lavoratori
🔍 le soluzioni accessibili ai tuoi dipendenti
con welfamedly fringe:
âž• servizi on demand
i tuoi dipendenti possono scegliere direttamente i servizi di interesse ed acquistarli, una o piĂą volte, utilizzando il credito assegnato
đź’Ľ costi per la tua azienda:
decidi il credito disponibile per ogni dipendente
l’azienda decide l’importo da riconoscere ad ogni dipendente, spendibile per l’acquisto dei servizi on demand, e ne sostiene il costo, usufruendo dei vantaggi fiscali e contributivi previsti dal TUIR per i fringe benefit
è sempre inclusa la convenzione aziendale per l'acquisto di ulteriori prestazioni, a tariffa agevolata, oltre il limite o la modalità di utilizzo
del credito welfare assegnato
âś… i dipendenti accedono a tutti i servizi della suite medinclick ogni volta che ne hanno necessitĂ , in modalitĂ on demand
âś… servizi disponibi:
👨‍⚕️ videoconsulti medici
đź§´ teledermatologia
📊 screening biometrico online
🏠esami di laboratorio con prelievo a domicilio
🤰 diagnostica prenatale non invasiva
🥗 consulenza nutrizionale e diagnostica della nutrizione
🧬 servizi di genetica e genomica
+ info
I Fringe Benefit (in italiano “benefici accessori”) sono una forma di welfare aziendale. Si tratta di compensi in natura (non somme di denaro, ma beni o servizi) che vengono concessi dall’azienda al personale in aggiunta alla retribuzione. Questi compensi possono essere sotto forma di beni o servizi che non sono retribuzione diretta ma che contribuiscono al benessere del lavoratore. Rappresentano, dunque, una forma di “retribuzione in natura”; l’art. 2099, comma 3, c.c., stabilisce che «il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte [con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o] con prestazioni in natura».
Possono usufruire dei fringe benefit:
- tutti i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, i quadri, e i lavoratori subordinati
- gli amministratori con compenso
L’attribuzione dei fringe benefit può avvenire anche senza formalità da parte del datore di lavoro; può essere, quindi, volontaria. Significa che
- non è prevista da un accordo collettivo o da un regolamento aziendale
- può essere ad personam, ossia essere prevista in favore anche di un singolo dipendente e non in favore della generalità o di categorie di questi.
A differenza di altre misure di welfare aziendale, che devono essere offerte a tutti i lavoratori o a categorie omogenee, i fringe benefit, infatti, possono essere concessi, a discrezione dell’azienda, anche a singoli lavoratori.
I fringe benefit, costituendo parte della retribuzione, concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono totalmente deducibili per l’azienda.
Esiste, tuttavia, una deroga al principio di onnicomprensività che governa il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 1, TUIR). L’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR prevede che i fringe benefit non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente se il loro valore non è complessivamente superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro (limite elevato dalla legge di Bilancio 2025)
Previsto, come per il 2024, anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a
2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico
1.000 euro per gli altri lavoratori